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L’associazione Antiracket Antiusura Libera Impresa ONLUS, non ha finalità di lucro e si ispira ai valori e ai principi della solidarietà e opera in conformità alla legge 11 Agosto 1991 n. 266. La stessa  si  propone di sostenere in tutte le sue forme le vittime di Usura , di estorsione e quant’altro meglio enunciato nello statuto.

Con le Vostre donazioni, Libera Impresa alimenta il fondo di rotazione previsto dell’art.15 della legge 108/96.

Le fondazioni e le associazioni per la prevenzione del fenomeno dell’usura prestano garanzie alle banche ed agli intermediari finanziari al fine di favorire l’erogazione di finanziamento a soggetti che, pur essendo meritevoli in base ai criteri fissati nei relativi statuti, incontrano difficoltà di accesso al credito. il Fondo antiracket ed usura è stato integrato, dal D.L. 225/2010, a sua volta accorpato al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso. La nuova denominazione del Fondo unificato è “Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell’usura”. La regolamentazione per l’utilizzo dei fondi di cui all’articolo 15 della legge n.108/96 è riportata all’articolo tre dello Statuto dell’Associazione Antiracket Antiusura Libera Impresa registrato a Catania il 20/03/2013 al n.5310 serie IT dal Notaio Andrea Ruggeri Cannata. Tutti i sostenitori potranno godere di agevolazioni fiscali per le donazioni  effettuate.

  • Per le persone fisiche: – l’erogazione è detraibile dall’imposta lorda ai fini IRPEF per un importo pari al 26% dell’erogazione stessa, sino ad un valore massimo di € 2.065 (art. 15, i-bis) del D.P.R. 917/1986); – l’erogazione è deducibile dal reddito dichiarato fino al 10% del reddito dichiarato stesso e comunque fino a € 70.000,00, ai sensi della cosiddetta “Legge più dai meno versi” (art. 14 del Decreto Legge 35/2005 convertito in legge n. 80 del 2005).

per le società: – l’erogazione è deducibile per un importo non superiore a €.2.065,83 o al 2% del reddito d’impresa dichiarato (art. 100, lettera h) del D.P.R. 917/1986; – l’erogazione è deducibile dal reddito dichiarato fino al 10% del reddito dichiarato stesso e comunque fino a € 70.000,00, ai sensi della cosiddetta “Legge più dai meno versi” (art. 14 del Decreto Legge 35/2005 convertito in legge n. 80 del 2005).

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