Art. 20.
(Sospensione di termini)
1.A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse
sia stata richiesta l’elargizione prevista dagli articoli 3, 5, 6
e 8, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data
dell’evento lesivo, degli adempimenti amministrativi e per il
pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, nonché di ogni
altro atto avente efficacia esecutiva, sono prorogati dalle
rispettive scadenze per la durata di trecento giorni.
2. A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui
interesse sia stata richiesta l’elargizione prevista dagli
articoli 3, 5, 6 e 8, i termini di scadenza, ricadenti entro un
anno dalla data dell’evento lesivo, degli adempimenti fiscali sono
prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di tre anni.
3. Sono altresì sospesi, per la medesima durata di cui al comma
1, i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e
convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze
da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti o che
scadono entro un anno dalla data dell’evento lesivo.
4. Sono sospesi per la medesima durata di cui al comma 1
l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e i termini
relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi
comprese le vendite e le assegnazioni forzate.
5. Qualora si accerti, a seguito di sentenza penale irrevocabile,
o comunque con sentenza esecutiva, l’inesistenza dei presupposti
per l’applicazione dei benefici previsti dal presente articolo,
gli effetti dell’inadempimento delle obbligazioni di cui ai commi
1 e 2 e della scadenza dei termini di cui al comma 3 sono regolati
dalle norme ordinarie.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano
altresì a coloro i quali abbiano richiesto la concessione del
mutuo senza interesse di cui all’articolo 14, comma 2, della legge
7 marzo 1996, n. 108, nonché a coloro che abbiano richiesto
l’elargizione prevista dall’articolo 1 della legge 20 ottobre
1990, n. 302.
((7. Le sospensioni dei termini di cui ai commi 1, 3 e 4 e la
proroga di cui al comma 2 hanno effetto a seguito del
provvedimento favorevole del procuratore della Repubblica
competente per le indagini in ordine ai delitti che hanno causato
l’evento lesivo di cui all’articolo 3, comma 1. In presenza di più
procedimenti penali che riguardano la medesima parte offesa, anche
ai fini delle sospensioni e della proroga anzidette, è competente
il procuratore della Repubblica del procedimento iniziato
anteriormente)).
((7-bis. Il prefetto, ricevuta la richiesta di elargizione di cui
agli articoli 3, 5, 6 e 8, compila l’elenco delle procedure
esecutive in corso a carico del richiedente e informa senza
ritardo il procuratore della Repubblica competente, che
trasmette il provvedimento al giudice, o ai giudici,
dell’esecuzione entro sette giorni dalla comunicazione del
prefetto.
7-ter. Nelle procedure esecutive riguardanti debiti nei confronti
dell’erario, ovvero di enti previdenziali o assistenziali, non
sono poste a carico dell’esecutato le sanzioni dalla data di
inizio dell’evento lesivo, come definito dall’articolo 3, comma 1,
fino al termine di scadenza delle sospensioni e della proroga di
cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo)).
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AGGIORNAMENTO (4)
La Corte costituzionale con sentenza 14-23 dicembre 2005, n.
457 (in Gazzetta Ufficiale, 1a serie speciale Corte
costituzionale, 28.12.2005, n. 52) ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’art. 20, comma 7, della legge 23 febbraio
1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per
le vittime delle richieste estorsive e dell’usura), limitatamente
alla parola “favorevole”.