È di due anni e non più di trecento giorni il nuovo termine per la sospensiva delle azioni esecutive di cui beneficiano le vittime dell’usura e dell’estorsione

Secondo la nuova formulazione dell’art. 20 L. 44/99, come modificato dall’art. 38 Bis D.L. 113/18 convertito con L. 132/18, “A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l’elargizione prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 8, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell’evento lesivo, degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di due anni a decorrere dal provvedimento di sospensione.

Inoltre, il nuovo art. 20 L. 44 del 1999 prosegue stabilendo che “Non sono dovuti interessi di mora nel frattempo eventualmente maturati”.

Appare ragionevole ritenere che la modifica normativa interessi le sospensive future e quelle già in essere, il cui termine viene portato a due anni, atteso che lo scopo della sospensiva è la tutela delle vittime dell’usura e dell’estorsione per tutto il tempo necessario a consentire lo svolgimento dell’iter giudiziario ed amministrativo conseguente alla denuncia. Peraltro, la necessità di predisporre un’adeguata tutela per le vittime dell’usura e dell’estorsione era già stato stigmatizzato con la Sent. 21854/17 dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. La pronuncia oltre ad aver chiarito che le vittime dell’usura e dell’estorsione non devono essere messe nelle condizioni di “mutare in pejus le proprie condizioni economiche a seguito del maturarsi di prescrizioni e decadenze, nonché a seguito di atti di messa in mora, ovvero di esecuzione forzata, tali da determinare effetti irreversibili sul proprio patrimonio”, ha anche chiarito che il Giudice dell’Esecuzione destinatario del provvedimento di sospensione dei termini ex art. 20 L.44/99, non possa “sindacare né la valutazione con cui il P.M. ha ritenuto sussistente il presupposto della provvidenza sospensiva, né l’idoneità della procedura esecutiva ad incidere sull’efficacia dell’elargizione richiesta dall’interessato”.

Nei casi di usura bancaria, è irrilevante che si tratti di usura originaria, usura sopravvenuta, usura soggettiva o usura oggettiva, poiché in tutti i casi la vittima che abbia denunciato la pattuizione di tassi usurari o l’applicazione di tassi effettivi eccedenti i tassi soglia usura ha diritto a chiedere la sospensione di tutte le azioni esecutive e dei pagamenti per due anni dal momento in cui il PM delibera la concessione della sospensiva ai sensi dell’art. 20 L. 44/99.

MODULO DI ISTANZA PREDISPOSTO DALLA PREFETTURA – U.T.G. DI Catania

 

ISTANZA DI ACCESSO AI BENEFICI PREVISTI DALL’ART. 20 DELLA LEGGE 44/99 (vittime dell’estorsione e dell’usura) Con recente modifica del d.l. del 4 ottobre 2018 n. 113, convertito in legge 1 dicembre n. 132

 

Solo nel caso in cui la vittima ha presentato istanza per ottenere l’elargizione ai sensi dell’art.14 della legge 44/99 e/o mutuo senza interessi ai sensi dell’art.14 della legge 108/96

AL SIGNOR PREFETTO

DI  CATANIA

 Il sottoscritto­­­­­­­­­­­­­­­­­___________________________________nato a ___________________­­__________

il__________________________ residente a_______________________ in via________________

_____________________________________ in qualità di rappresentante legale della ditta_______

________________________________________________________________________________

con sede in_____________________________, via__________________________________n.___

avendo già presentato istanza al fine di ottenere i benefici previsti dall’art.14 della legge 108/96

CHIEDE

la concessione della sospensione dei termini prevista dall’art.20 della legge 44/99 modificato l’art. 20 l. 44/99 con aumento a due anni dei termini di sospensione o di proroga originariamente previsti, dalla medesima norma, per 300 giorni

in relazione a:

_____________________________________________________________________________,

a tal fine, si allega la seguente documentazione comprovante i motivi di urgenza:

  • __________________________________________________________
  • __________________________________________________________
  • __________________________________________________________
  • __________________________________________________________.

 

 

Luogo e data                                                                                        Firma

________________                                                               ____________________

[1]  1.Art. 20 Legge 44/99: “A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l’elargizione prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 8, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell’evento lesivo, degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, nonchè di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di trecento giorni”. 2. A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l’elargizione prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 8, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell’evento lesivo, degli adempimenti fiscali sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di tre anni. 3. Sono altresì sospesi, per la medesima durata di cui al comma 1, i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti o che scadono entro un anno dalla data dell’evento lesivo. 4. Sono sospesi per la medesima durata di cui al comma 1 l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate. 5. Qualora si accerti, a seguito di sentenza penale irrevocabile, o comunque con sentenza esecutiva, l’inesistenza dei presupposti per l’applicazione dei benefici previsti dal presente articolo, gli effetti dell’inadempimento delle obbligazioni di cui ai commi 1 e 2 e della scadenza dei termini di cui al comma 3 sono regolati dalle norme ordinarie. 6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano altresì a coloro i quali abbiano richiesto la concessione del mutuo senza interesse di cui all’articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, nonché a coloro che abbiano richiesto l’elargizione prevista dall’articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302. 7. La sospensione dei termini di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 ha effetto a seguito del parere favorevole del prefetto competente per territorio, sentito il presidente del tribunale”.

Avvertenza, “… essa è da ritenersi revocabile nel momento in cui è venuta meno la sua funzione perché l’istanza(di accesso al Fondo di Solidarietà) non è stata accolta”, Manuale di accesso al fondo di Solidarietà, edizione aggiornata anno 2000, del Commissario Straordinario per le iniziative antiracket ed antiusura.

[2] Atteso che, la presente richiesta contiene dichiarazioni rese ai sensi dell’art.47 del D.P.R. n.445/2000, deve essere allegata fotocopia di un documento d’identità valido del dichiarante.

Nel caso in cui il dichiarante non sa o non può firmare le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte ai sensi dell’art.4 del medesimo D.P.R. “La dichiarazione di chi non sa o non puo’ firmare e’ raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell’identita’ del dichiarante. Il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione e’ stata a lui resa dall’interessato in presenza di un impedimento a sottoscrivere”.