È di due anni e non più di trecento giorni il nuovo termine per la sospensiva delle azioni esecutive di cui beneficiano le vittime dell’usura e dell’estorsione

È di due anni e non più di trecento giorni il nuovo termine per la sospensiva delle azioni esecutive di cui beneficiano le vittime dell’usura e dell’estorsione Secondo la nuova formulazione dell’art. 20 L. 44/99, come modificato dall’art. 38 Bis D.L. 113/18 convertito con L. 132/18, “A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse […]